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Permessi legge 104, rivedibilità e verbale scaduto: cosa fare?

Nel Messaggio n.93 pubblicato in data 13/01/2021, l’INPS chiarisce quando si mantiene il diritto a permessi e altri benefici in presenza di handicap grave.

L’INPS specifica che il lavoratore con handicap grave in possesso di verbale scaduto e in attesa di revisione può accedere ai permessi della Legge 104 anche in caso di prima concessione, ovvero se li richiede per la prima volta (e non era stato precedentemente autorizzato). Vediamo nel dettaglio la misura.

Rallentamento pratiche causa Coronavirus. 

La situazione pandemica attuale ha comportato il rallentamento di una serie di pratiche burocratiche, comprese quelle che interessano le persone con disabilità: lo ricordava ad ottobre scorso lo stesso inps, quantificando in oltre un milione le persone in attesa di visita di invalidità.

La sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità ha avuto come conseguenza il dilatarsi dei tempi di attesa per il cittadino e il moltiplicarsi delle domande dei benefici previsti per i portatori di handicap grave (permessi ai sensi dell’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari alternativi al prolungamento delcongedo parentale e il congedo straordinario) presentate nelle more dell’iter sanitario di revisione.

Conservazione dei benefici nell’iter di revisione. 

É già previsto che il cittadino in possesso di verbale con rivedibilità (di handicap o invalidità) possa conservare il diritto a permessi e congedi nelle more dell’effettuazione della visita di revisione e dell’iter di verifica. Lo prevede l’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, introducendo elementi di semplificazione dell’iter sanitario amministrativo per l’accertamento dell’invalidità e della disabilità. Così prevede: “Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.

In merito alle istruzioni che rendono operativo questo diritto, nel messaggio INPS segnala che per i lavoratori precedentemente autorizzati esiste già una circolare applicativa, mentre per i lavoratori alla prima concessione del beneficio si applica quanto previsto dal messaggio stesso in oggetto:

a) Lavoratori precedentemente autorizzati:

Le istruzioni operative relative all’attuazione del citato articolo che prevede di conservare i benefici sono contenute nella circolare INPS n. 127 dell’8 luglio 2016, che opera il riconoscimento della validità del verbale di accertamento dell’handicap anche nelle more dell’iter sanitario di revisione, ai fini della fruizione dei permessi suindicati da parte di lavoratori già titolari dei benefici, in quanto precedentemente autorizzati alla fruizione degli stessi in base ad una prima domanda amministrativa, presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione.

b) Lavoratori alla prima concessione del beneficio:

Diversa è la situazione di prima concessione dei benefici in questione: in questo caso, infatti, non ci sono diritti già acquisiti. Si tratta, ad esempio, di lavoratori che, in possesso di un verbale per handicap in corso di validità, non hanno mai utilizzato lo stesso per richiedere i permessi, ma presentano, per la prima volta, istanza per la fruizione dei permessi quando sia già venuto a scadenza il termine indicato nel verbale medesimo, nelle more della sua prevista revisione, pur non avendo, dunque, acquisito precedentemente alcun diritto con riferimento ai benefici stessi.

Con riferimento a questa categoria, il messaggio INPS fornisce i seguenti chiarimenti:

La domanda presentata per la fruizione dei benefici da parte del lavoratore che non risulti precedentemente autorizzato alle prestazioni in questione (permessi ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, prolungamento del congedo parentale, riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale, congedo straordinario) tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione.

Attenzione, però: se all’esito della revisione non risulti confermata la disabilità con connotazione di gravità, si procederà al recupero del beneficio fruito.

Per approfondimenti:

Messaggio INPS n.93 del 13/01/2021

Circolare INPS n. 127 dell’8 luglio 2016

Fonte Articolo: www.disabili.com

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