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Compatibilità bonus 600 euro partite iva e pensione invalidità: chiarimenti INPS
Il decreto legge “Cura Italia” prevede la possibilità di richiedere un’indennità straordinaria (il cosiddetto bonus 600 euro per le partite iva) da parte di lavoratori autonomi e con altri inquadramenti, sul quale sembrava esserci una incompatibilità con la pensione di invalidità. Da una lettura stringente della relativa circolare INPS, infatti, una parte dei patronati sindacali, come segnalato da un numero significato di persone con disabilità, sembrava che dai beneficiari fossero da escludere i lavoratori con disabilità titolari di pensione di invalidità civile o cecità o sordità.
In merito a questo, qualche giorno fa la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) aveva denunciato una serie di lacune applicative e alcune diffuse distorsioni interpretative del Decreto Legge cosiddetto “Cura Italia” e pertanto aveva chiesto chiarimenti all’INPS: “In riferimento alla circolare INPS n. 49 del 30 marzo ultimo scorso recante istruzioni per la richiesta e la corresponsione delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 si segnala con forte preoccupazione che parte dei patronati sindacali che supportano tali procedure, interpretano impropriamente i passaggi delle circolare che esclude dall’indennità i titolari di pensione diretta. In queste interpretazioni, vengono annoverate non solo le prestazioni previdenziali ma anche, certamente contro la volontà del legislatore, quelle di natura assistenziale riconosciute ai minorati civili (invalidi e ciechi civili, sordi). Visto il danno che ne deriva ai potenziali interessati e i visti i tempi ristretti della domanda, si chiede una immediata nota dirimente da parte di INPS.”
L’INPS chiarisce la questione con una risposta favorevole a disabili civili, ciechi e sordi, poiché si tratta di prestazioni assistenziali, quindi compatibili con il bonus 600 euro. Così l’INPS in risposta alla FISH: “In merito alla Sua richiesta del 3 aprile u.s., avente ad oggetto ‘Richiesta chiarimento urgente su Circolare INPS n. 49 del 30.03.2020’ e concernente l’interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge n. 18/2020 e della relativa circolare n. 49/2020 di questo Istituto, nella parte in cui si escludono dai potenziali beneficiari i soggetti titolari di pensione diretta, si comunica quanto segue. Le disposizioni richiamate, segnatamente, agli articoli 27, 28, 29 e, in particolare, all’articolo 31 del decreto-legge n.18/2020, escludono qualsiasi ipotesi di incompatibilità con le prestazioni assistenziali riconosciute a disabili civili, ciechi civili e sordi.
Dalla lettura sistematica delle norme richiamate si evince chiaramente che la disciplina delle incompatibilità riguarda esclusivamente le prestazioni previdenziali caratterizzate quindi dall’esistenza di un rapporto contributivo e non vi è alcun riferimento alle norme che regolano l’erogazione delle prestazioni assistenziali che trovano il loro fondamento giuridico in altre disposizioni di legge. Pertanto, alla luce delle considerazioni espresse, si ritiene non corretta l’interpretazione data, a dire di codesta Federazione, dai patronati.”
“Mai smentita fu più gradita”, commenta il Presidente FISH, Vincenzo Falabella, il quale ricorda anche un altro nodo per il quale si attendono ancora indicazioni interpretative e applicative del decreto (l’art. 26): “Rimane intatto invece il disorientamento e il disagio sulle modalità applicative dell’articolo 26 del decreto “Cura Italia”, quello che prevede che le assenze dei lavoratori disabili o immunodepressi o con quadri clinici a rischio possano essere equiparate, fino a fine aprile, al ricovero ospedaliero. Sulle modalità per rendere esigibile quel diritto ancora nulla di nuovo, ancora silenzio da INPS, dal Ministero della Salute, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.”
Fonte: www.disabili.com – www.superando.it