Commissione disabili, l’INPS sospende le visite.

Nella sola provincia di Cagliari, sono oltre 14 mila i pazienti che aspettano da tempo di essere esaminati dalle Commissioni mediche che devono accertarne lo stato d’invalidità. <<Un numero enorme>>, denuncia la Fials in una nota firmata dal segretario Giampaolo Cugliara. <<Pare infatti che, contrariamente a quanto avviene in altre province della Sardegna e in altre regioni italiane, nelle quali – considerata la situazione di emergenza sanitaria – il primo accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell’handicap e dell’ indennità di accompagnamento, le commissioni afferenti al Servizio di medicina legale del Dipartimento di prevenzione, osservino il blocco totale per disposizione del commissario straordinario>>.

Totale disinteresse

<<Siamo basiti – prosegue la nota – dinanzi a tanto cinico disinteresse e inosservanza delle norme. L’articolo 3 della L.80/2006, totalmente disatteso, prevede per i pazienti tumorali che vengano convocati dalle commissioni entro 15 giorni  dalla presentazione della domanda. Il covid-19 non può e non deve permettere che pazienti con condizioni di necessità e di grande disagio non possano accedere al riconoscimento di invalidità e alla 104/92, istituti che permettono l’accesso a servizi e riconoscimenti economici, in alcuni casi vitali. Si rischia che molti di coloro che hanno presentato la domanda muoiano nell’attesa  che la loro pratica venga esaminata e loro stessi presi in considerazione come pazienti ed essere umani. Si riaprono i  bar, i ristoranti, si vogliono dare risposte ai lavoratori: giusto, giustissimo. Iniziamo ad accogliere nuovamente anche i pazienti perché non si muore solo di Covid>>.

INPS: visite sospese

L’INPS, intanto, ha comunicato ai coordinatori regionali dei patronati che la sospensione delle visite mediche per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap è stata prorogata sino al prossimo 31 luglio a causa dell’emergenza Covid-19. <<Pertanto – scrive in una nota l’Istituto – sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica le visite mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, handicap e disabilità resteranno sospese e le attività medico-legali di accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, handicap e disabilità continueranno a essere svolte in regime di lavoro agile fino a nuove disposizioni. Solo per i malati oncologici è prevista la possibilità di redigere il verbale con valutazione agli atti della documentazione probante>>.

Troppi ritardi

<<Non si può continuare a rinviare le visite mediche per l’accertamento dell’invalidità civile – sottolinea Fulvia Murru, segretaria regionale Uil-Fpl – bisogna riavviare subito il sistema che già accusava ritardi prima dell’emergenza Covid a causa delle carenze d’organico. Si può e si deve ripartire subito garantendo la sicurezza per gli operatori e per i cittadini. Occorre procedere con celerità semplificando le procedure. Non si possono avere tempi biblici, oggi addirittura invece di programmare la riapertura per la Fase 2 e iniziare a smaltire le liste d’attesa, si proroga la sospensione al 31/07. Una situazione assurda. Ci sono tantissimi cittadini sardi che aspettano di essere visitati e chiedono diritti e dignità per la loro condizione>>.

Ripartire in sicurezza

<<Nei casi più gravi si sta procedendo con la sola documentazione>>, puntualizza Roberta Gessa, della Fp-cgil. <<Ma è chiaro che non può essere sufficiente. C’era una lunga lista d’attesa già prima dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. Dopo tre mesi di attività limitata, si è arrivati al collasso. La verità – dice Gessa – è che si sta morendo di più per altre patologie che non per il Covid. Abbiamo chiesto che vengano assunti medici e infermieri, oggi è prioritario. C’è una marea di pratiche da sbrigare, e molte si sono accumulate in questi tre mesi. Bisogna mettere in sicurezza le fasce deboli della popolazione, ovvero anziani e disabili. Ma occorre ragionare velocemente e mettere in sicurezza questa benedetta ripartenza altrimenti sarà tutto inutile. Servono risposte immediate>>.

Fonte: Articolo di Vito Fiori – Unione Sarda del 21/05/2020.

Decreto Rilancio: sintesi delle misure per la disabilità

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il tanto atteso decreto “Rilancio”, un documento molto cospicuo contenente misure riguardanti numerosissimi interventi per ridare slancio al Paese a seguito dell’entrata nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. In alcuni casi si tratta della conferma o della proroga di misure già previste dai decreti Cura Italia e Liquidità.

In quest’articolo ci concentriamo sulle sole misure che possono interessare persone con disabilità o loro famiglie, come il rinnovo dell’aumento dei permessi della Legge 104, del congedo COVID per i lavoratori e l’aumento dei fondi Dopo di Noi e non autosufficienza.

Art. 76. AUMENTO PERMESSI LEGGE 104.
L’articolo 76 conferma, anche per maggio e giugno, l’aumento dei giorni di permesso previsti dalla Legge 104 (ex articolo 33, legge 104/1992) per i lavoratori con disabilità o lavoratori che assistono familiari disabili, che era stato introdotto per i mesi di marzo e aprile dal Decreto Cura Italia: vengono previsti altri 12 giorni aggiuntivi complessivi, utilizzabili tra maggio e giugno. Come precedentemente, i 12 giorni totali aggiuntivi portano il totale dei permessi tra i due mesi a 18 giorni totali (3 maggio + 3 giugno + 12 aggiuntivi= 18 giorni complessivi).

<<Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 1. All’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.”>>

ART.75. CONGEDI PARENTALI COVID19.
I nuovi congedi parentali COVID retribuiti al 50% previsti dall’art. 23 del Cura Italia per i lavoratori del settore privato, autonomi e iscritti alla Gestione separata, e dall’art. 25 per quelli pubblici, sono prolungati di altri 15 giorni, arrivando ad un totale di 30 giorni fruibili dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020.

<<Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti 1. All’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.”;
b) al comma 6, le parole: “, di età compresa tra i 12 e i 16 anni” sono sostituite dalle seguenti: “di anni 16”.>>

ART. 75. BONUS BABY SITTER.
Il bonus babysitter (utilizzabile alternativamente al congedo COVID, ndr) viene portato a 1.200 euro, specificando che può essere utilizzato anche per centri estivi o altri servizi integrativi per l’infanzia (è incompatibile col bonus nido). Inoltre, tale bonus viene portato da 1.000 a 2.000 euro per i lavoratori del settore sanitario.

<<Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti 1. All’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
(…)
c) al comma 8 le parole “un bonus” sono sostituite dalle seguenti: “uno o più bonus” e le parole “600 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1200 euro” ed è aggiunto il seguente periodo: “Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”
2. All’articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, al comma 3 le parole: “1000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “2000 euro”.>>

ART.77. QUARANTENA E MALATTIA.
Con l’art. 77 viene portata al 31 luglio 2020 la data nella quale, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali (non meglio specificati, ndr) attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero, come previsto dall’art. 26b del Decreto Cura Italia.

<<Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato 1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole “fino al 30 aprile 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2020”;
b) al comma 5, le parole “130 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “380 milioni”.>>

ART. 78. CUMULABILITA’ BONUS AUTONOMI E ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ.
L’Art. 78 sana, in parte, una problematica sollevata da numerosi cittadini: viene reso compatibile il “bonus 600 euro” anche con l’assegno ordinario di invalidità (legge 222/1984) così come peraltro richiesto dalla associazioni delle persone con disabilità.

<<Modifiche all’articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità 1. All’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.”>>

FONDI DEDICATI.
Il Titolo IV è interamente dedicato alle Disposizioni per la disabilità e la famiglia, con  aumento dei fondi dedicati per l’anno 2020: +90 milioni al Fondo per la non autosufficienza, +20 milioni Fondo Dopo di Noi. Viene istituito il Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità con una dotazione fino a 40 milioni di euro a sostegno alle strutture semiresidenziali per persone con disabilità.

Art.111 Assistenza e servizi per la disabilità.
1. Al fine di potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, è istituito un Fondo denominato “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità” volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2020. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui periodo precedente.

ART. 10. PROROGA PIANI TERAPEUTICI.
Vengono prorogati, per ulteriori 90 giorni, i diversi piani terapeutici per persone con disabilità, che includono la fornitura di ausili e protesi per l’incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati alle ospedalizzazione a domicilio.

<<1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.>>

ART.87. REDDITO DI EMERGENZA.
Viene istituito il Reddito di Emergenza (Rem) erogato dall’INPS in due quote ai nuclei familiari in difficoltà economica a seguito dell’emergenza Covid-19. (La misura riguarda tutti i nuclei familiari, e non solo quelli con persone con disabilità, ndr).
1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito “Rem”). Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all’ammontare di cui al comma 5.
2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.
3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto legge.
Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie di cui al comma 5; c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Fonti: www.disabili.com – www.pressin.it

Poco considerate le esigenze di chi non vede o vede poco

«I non vedenti e gli ipovedenti piemontesi – scrive Marco Bongi, Presidente dell’APRI di Torino (Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti) -, come del resto molte altre persone con disabilità, si sentono abbandonati. Le regole pubblicate dal Governo, le integrazioni regionali e locali, il piano del Gruppo Torinese Trasporti non considerano completamente le legittime esigenze di chi non vede o vede poco. Chiediamo quindi un minimo di attenzione e qualche comunicazione ufficiale rassicurante. Come gli altri cittadini vorremmo rispettare le regole, purché ci mettano in condizioni di farlo»

Si riparte, vabbè… ma noi cosa dobbiamo fare?

I cani guida non possono rispettare il metro di distanza con le altre persone o animali domestici incontrati per strada.
Sui mezzi pubblici di superficie sarà vietato salire dalla porta anteriore, ma i ciechi sono da sempre abituati a prendere la palina come punto di riferimento alle fermate.
Allo stesso modo, sul bus e metro ci saranno sedili che non potranno essere utilizzati. Questi, però, saranno contrassegnati da segnalazioni esclusivamente visive.
Toccare obbligatoriamente banconote e monete con i guanti altera sensibilmente il riconoscimento delle stesse e così anche per altri oggetti piccoli.
Infine, va considerato l’accompagnamento dei non vedenti, che prevede che il disabile tenga sotto braccio il suo accompagnatore, annullando così la distanza di un metro richiesta.

L’APRI (Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti), chiede quindi semplicemente chiarezza e un minimo di attenzione. Già il Disability Manager della Città di Torino ha denunciato di essere stato completamente scavalcato e così molti altri rappresentanti delle persone con disabilità. “Ma molti non vedenti lavorano e dovranno comunque spostarsi in questi e nei prossimi giorni”.
<<Solitamente dico ai miei soci – conclude Marco Bongi – che nessuno è tenuto, nonostante i Decreti del Presidente del Consiglio e le varie Ordinanze, a fare cose impossibili, ma sappiamo che esistono anche coloro che, “più realisti del Re”, sono spesso pronti ad irrogare contravvenzioni assurde contro il buon senso ed ogni decenza>>.
Chiediamo pertanto un minimo di attenzione e qualche comunicazione ufficiale rassicurante. “Siamo cittadini come gli altri e vorremmo rispettare le regole, purché ci mettano in condizioni di farlo”, conclude Bongi.

Fonti: www.superando.it – www.pressin.it